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PER LE ASTE IMMOBILIARI
La nostra missione è garantire un servizio cha va oltre il semplice acquisto dell'immobile, lasciando al primo posto la cura del cliente. Dalla consulenza iniziale alla consegna delle chiavi, offrendo un servizio attento e personalizzato per garantire la massima soddisfazione e fiducia.
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FAQ
Si può prendere il mutuo per effettuare il saldo prezzo dopo aver aggiudicato un'immobile in asta?
In linea di massima è possibile. Non sempre facilissimo. In primo luogo si dovrà avere l'accortezza di rivolgersi ad un istituto di credito che sia disponibile ad erogare questo tipo di mutuo. Non tutte le banche, infatti, offrono mutui per partecipare alle aste giudiziarie, ma solamente quelle che hanno aderito alla convenzione stipulata tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e alcuni Tribunali. Ogni Tribunale e Regione ha degli accordi con diversi istituti di credito. Dopo di ché si dovranno verificare due aspetti. Il primo è che l'immobile oggetto dell'asta sia conforme e regolare dal punto di vista urbanistico. Il Tribunale può, infatti, vendere anche immobili che presentino degli abusi, sanabili o non sanabili, ma in tale caso difficilmente l'istituto di credito potrà erogare un mutuo avente ad oggetto detto immobile. Il secondo aspetto da considerare è che non rimangano trascrizioni di formalità pregiudizievoli precedenti e che non possano essere cancellate dal Tribunale con il decreto di trasferimento, quali ad esempio sequestri o trascrizioni di citazioni. In tal caso le trascrizioni potranno essere cancellate solamente in un momento successivo e, pertanto, la banca potrebbe non essere disponibile a concedere il mutuo.
Posso vedere gli immobili in asta?
Si, solitamente è possibile visitare un immobile posto all'asta. Tuttavia sarà necessario fissare una richiesta di visita tramite il custode giudiziario, che accompagnerà nella visita.
Cosa succede se l'immobile è occupato?
Se l'immobile è abitativo ed è occupato dal debitore o dai suoi familiari, non potrà essere liberato prima dell'emissione del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., salvo che il debitore abbia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, oppure quando l'immobile non è mantenuto in buono stato di conservazione.
Negli altri casi l'immobile verrà liberato al momento in cui viene messo in vendita.
La liberazione comunque, secondo la nuova procedura (cioè per le esecuzioni successive al 10 ottobre 2022), sarà eseguita dal custode, quindi con tempistiche molto accelerate e senza spese per l'aggiudicatario.
Quali sono i costi aggiuntivi oltre il prezzo di aggiudicazione?
In primo luogo le imposte, che sono le stesse di una normale compravendita e precisamente imposta di registro (2% o 9% a seconda se prima casa o meno), imposta ipotecaria e imposta catastale. Inoltre andranno anticipate le somme necessarie alla cancellazione delle eventuali formalità pregiudizievoli (ipoteche e pignoramento) presenti sull'immobile. Infine vi sono le spese di trascrizione del decreto di trasferimento e il compenso al professionista delegato che cura la vendita, nella misura stabilita dal d.m.227/2015.